Dichiarazione integrativa, quali sono i contributi da comunicare al fondo

“Dallo scorso anno presto attività di lavoro autonomo in regime forfettario agevolato con applicazione sul reddito imponibile di un’imposta sostitutiva. Il consulente fiscale mi ha detto che per tale motivo non ho possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che verso regolarmente al mio fondo pensionistico complementare, mentre in precedenza, aderendo al regime fiscale ordinario, mi era consentito di dedurre fiscalmente i contributi versati al fondo. Devo considerare perdute le somme versate, o posso recuperare in qualche modo qualcosa?”.

Chiariamo cosa succede nel caso descritto.

Le somme versate non andranno perdute perché non saranno tassate quando sarà erogata la prestazione.

L’articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005, dispone che i contributi versati ad un fondo pensione siano deducibili annualmente nel limite massimo di euro 5.164,57. Il successivo articolo 11, comma 6, afferma poi che al momento della erogazione delle prestazioni, sulle somme fiscalmente dedotte sarà applicata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%: in pratica, a chi rimane iscritto alla previdenza complementare per almeno 35 anni, si applicherà una tassazione del 9%.

A proposito del calcolo dell’anzianità l’articolo 11, comma 9, del decreto precisa che ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la verifica del “quindicennio”, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale.

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